Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e definizioni). - 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività del sistema portuale marittimo nazionale per adeguarli agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e inquadrarli in una prospettiva di sviluppo a livello europeo, dettando contestualmente i princìpi direttivi in ordine all'adozione e alla modifica degli strumenti attuativi del Piano stesso, nonché dei piani regionali dei trasporti e dei programmi regionali dei singoli sistemi portuali regionali di cui all'articolo 4-bis.
      2. Ai fini della presente legge, per sistema portuale marittimo nazionale si intende l'insieme dei sistemi portuali marittimi regionali di rilevanza internazionale, comprendenti i porti commerciali terminali o nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) o interconnessi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Tale aggregazione è mirata ad ottimizzare l'organizzazione dei singoli porti, a rafforzarne la competitività e a favorirne lo sviluppo nel rispetto delle relative peculiarità paesistico-ambientali.
      3. I porti facenti parte del sistema portuale marittimo nazionale sono da ritenere infrastrutture strategiche a livello nazionale e alle relative opere di grande infrastrutturazione si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      4. Ai fini della presente legge, per sistema portuale marittimo regionale si intende l'insieme dei porti marittimi regionali non compresi nei sistemi portuali regionali di rilevanza internazionale di cui al comma 2».

 

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